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5 settembre 2017
Il diritto d'autore su fotografia e-commerce

Il diritto d’autore su fotografia e-commerce e altre forme espressive online

L’utilizzo improprio di immagini protette dal diritto d’autore è un tema spinoso sul web e sempre attuale, la creazione di materiale originale è tutelata in quasi tutti i Paesi del mondo e l’utilizzo scorretto punibile anche severamente.

C’è molta approssimazione, ignoranza o nella maggior parte dei casi consapevolezza che nel mare magnum della rete sia quasi impossibile venire colti in flagrante, tuttavia oggi esistono software particolarmente efficaci nel rintracciare e segnalare gli utilizzi impropri di questo genere di materiale (si pensi ad esempio all’impiego di file audio di cui non si dispone dei diritti d’uso e al blocco automatico dei tentativi di pubblicazione di materiale con tale audio incluso su piattaforme quali youtube e facebook, solo per citare le più note).

Ad ogni modo con il materiale protetto da copyright c’è poco da scherzare, si può incorrere in sanzioni amministrative e penali e nella chiusura immediata di fan page e profili social, e se la prima ipotesi è piuttosto remota anche perché sarebbe preceduta da avvisi di rimozione del materiale incriminato, le severe linee guida di social come instagram, twitter e facebook possono portare alla disabilitazione o alla chiusura definitiva di un profilo anche con centinaia di migliaia di fan, le cui conseguenze sarebbero a dir poco infauste per il proprietario.

Fotografia per ecommerce e diritto d'autore

Nell’ambito specifico della fotografia per ecommerce notiamo sovente appropriazioni indebite di immagini di cui i nostri clienti detengono i diritti d’autore, quali fotografi ecommerce infatti, siamo molto sensibili al tema perché conosciamo lo sforzo economico che il titolare dello shop online si sobbarca per poter disporre di foto originali ed esclusive, realizzate professionalmente e che conferiscono al sito web una veste elegante e altamente professionale.

Fotografare prodotti per ecommerce infatti richiede pianificazione, attrezzature e professionalità multidisciplinari, lunghe e laboriose pre e post produzioni e quando il lavoro di tante persone viene depredato a mani basse, si va alla ricerca di soluzioni per tutelarsi.

In alcuni casi noi consigliamo l’applicazione di un watermark (un marchio digitale identificativo) alle immagini, sebbene esteticamente non entusiasmante, permette di scoraggiare i predoni meno avvezzi all’uso di tecnologie, tuttavia questo sistema è bypassabile intervenendo digitalmente sulle immagini. Dunque come difendere legalmente le opere digitali di cui si detiene il diritto d’autore?

 

Il diritto d'autore

Il diritto d’autore nasce allo scopo di tutelare le opere di ingegno di carattere creativo e i loro autori: un brano musicale, una fotografia, un testo, un video sono forme espressive per le quali può essere applicato il diritto d’autore.

In Italia è la legge del 22 Aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” che tratta questo tema, per la violazione dei diritti nei casi più lievi sono previste pene pecuniarie, per quelli più gravi la reclusione fino a due anni.

In ambito digitale, ci si trova spesso nell’impossibilità di risalire alla paternità di una particolare opera di ingegno, risulta inoltre sfumato il confine tra attività lecite ed illecite nel momento in cui si utilizza un’opera protetta dal diritto d’autore citandone il titolare dei diritti, ovvero più ‘semplicemente’ condividendola sui propri profili social.

Sgombriamo il campo e chiariamo che per poter riutilizzare opere altrui è sempre necessario il consenso dell’autore, tranne in pochi casi come quelli previsti dalle cosiddette creative commons, ovvero licenze più elastiche che consentono il libero utilizzo per scopi specifici e ristretti, per i casi di diritti scaduti (a 70 anni dalla morte dell’autore) e per i casi sottoposti a limitazioni o eccezioni.

Nel nostro Paese è l’AGCOM (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ad occuparsi specificamente delle questioni relative alle presunte violazioni del diritto di autore, sulla base del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, approvato con la delibera n. 680/13/CONS il 12 dicembre 2013.

Cosa fare se si ritiene violato il proprio diritto

Per far valere le proprie ragioni è necessario che i soggetti legittimati (detentori dei diritti, loro legali rappresentanti o associazioni di categoria) espongano il caso all’AGCOM, per le violazioni online, compilando un apposito modulo, una volta avviato il procedimento istruttorio, l’AGCOM può archiviare le richieste prive di fondamento ovvero, in relazione alla tipologia di violazione, ordinare ai prestatori di servizi internet di rimuoverle, disabilitare l'accesso alle stesse, oppure ancora disabilitare  l'accesso al sito.

Dunque nel caso che riguarda noi più da vicino della fotografia per ecommerce, ma anche in tutti gli altri casi in cui opere dell'ingegno umano protette dai diritti sul copyright siano utilizzate impropriamente, si deve effettuare una segnalazione all'Autorità che istruirà la relativa pratica, è consigliabile tuttavia anche contattare in privato l'autore del misfatto per indurlo a più miti consigli e magari non è infrequente che questi elimini di propria iniziativa le opere che non gli appartengono e che non era legittimato ad utilizzare.